Assistenza sulla strada inclusa
In breve i punti principali dell’assistenza
su strada inclusa nella quota. per leggere la versione integrale basta
inviare una email di richiesta.
·
Soccorso
gratuito sulla strada
·
Assistenza
medica
· Auto sostitutiva ( viene concessa solo dalla società assicurativa in base ai parametri di riparazione, attenzione per ottenerla è necessario comunque avere tra i passeggeri almeno 2 carte di credito classic non le ricaricabili o le electron)
·
Proseguo
del viaggio verso la destinazione con altri mezzi di linea e
consegna del mezzo riparato nella località di destinazione del
viaggio, solo in Italia.
·
Informazioni
turistiche, sul traffico e meteo
· Interprete.
E’ importante specificare che tutti i
servizi sono solo diretti e concessi dalla centrale operativa
Telefonare
SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendoil
numero verde 800-904861 (ricerca automatica).
Assicurati
Gli occupanti del veicolo indicato in polizza
purché residenti in
Italia.
Codice di riconoscimento Il codice 070/168 che viene comunicato
all’Assicurato e che egli deve citare alla Centrale Operativa per potere
usufruire dell’Assistenza.
Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da
idonei documenti di viaggio.
Equipe medica Gruppo di medici qualificati, che presta la
propria opera presso
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, causato da un sinistro, che produce
lesioni corporali obiettivamente
constatabili.
Ospedale Istituto di cura e clinica di ricovero dotati
di attrezzature per il pernottamento di pazienti e perla terapia
di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di
assistenza ospedaliera.
Sinistro Ogni evento imprevedibile, che causi danni
materiali e diretti al veicolo e che lo renda oggettivamente
inutilizzabile o indisponibile.
Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi
S.p.A. - Via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino, costituita da
medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno.
Società Milano Assicurazioni S.p.A.
Territorialità in
Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello
Stato della Città del
Vaticano; all’Estero, nel continente europeo; in
Italia ad oltre
4 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni
Generali di Assicurazione, l’Assistenza non è operante in
caso di: • non funzionamento del veicolo dovuto al mancato rifornimento di
carburante; tumulti popolari nonché da aggressioni od
atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali
l’Assicurato abbia partecipato attivamente; • infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare
motoristiche
non di regolarità pura ed alle relative prove
ed allenamenti; • dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere
a norma di Legge.
6 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale
Operativa i seguenti dati: • numero di targa; • tipo di intervento richiesto.
- Autovettura sostitutiva e trasferimenti imprevisti
MILANO
ASSISTANCE - Garanzia 36
1
CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società,
dalla Centrale
Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con Sede in
Torino, Via Carlo
Marenco 25, presso la quale opera la struttura organizzativa
dell’assistenza,
disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
1 - Definizioni
Abitazione
Il domicilio abituale che l’Assicurato ha indicato in polizza.
Assicurati
Gli occupanti del veicolo indicato in polizza purché residenti
in Italia.
Codice di riconoscimento
Il codice 070/168 che viene comunicato all’Assicurato e che egli
deve citare alla
Centrale Operativa per potere usufruire dell’Assistenza.
Destinazione
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti di
viaggio.
Equipe medica
Gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso
la Centrale Operativa.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
causato da un sinistro, che produce
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Ospedale
Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature
per il pernottamento di pazienti e per
la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato
all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Sinistro
Ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti
al veicolo e che lo renda
oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
Centrale Operativa
È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A. - Via Carlo
Marenco, 25 - 10126 Torino,
costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Società
Milano Assicurazioni S.p.A.
Veicolo
il veicolo assicurato in polizza che non superi il peso
complessivo a pieno carico di
3.500 chilogrammi.
2 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a
fornire assistenza mettendo
ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti
convenuti, un aiuto
immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di un
evento fortuito tra quelli previsti in polizza.
3 - Territorialità
La Società presta l’assistenza quando l’Assicurato si trova:
per le garanzie A,B,C,M,N:
1) in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e
dello Stato della Città del
Vaticano;
2) all’Estero, nel continente europeo;
per le garanzie D,E,F,G:
1) in Italia ad oltre 25 chilometri dal domicilio abituale che
l’Assicurato ha indicato in polizza,
nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato
della Città del Vaticano;
2) all’Estero, nel continente europeo.
Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove
è ubicato il domicilio abituale
che l’Assicurato ha indicato in polizza, la Società organizza
l’assistenza senza
tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti.
L’Assicurato, rivolgendosi alla Centrale Operativa, ottiene
comunque l’aiuto necessario
ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno
addebitate direttamente dai
corrispondenti intervenuti;
per le garanzie H,I,L,O:
1) all’Estero, nel continente europeo.
4 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di
Assicurazione,
l’Assistenza non è operante in caso di:
• non funzionamento del veicolo a causa di accumulatore scarico;
• non funzionamento del veicolo dovuto al mancato rifornimento
di carburante;
74 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
• sinistri ed infortuni che siano conseguenza diretta o
indiretta di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da
esposizione
a radiazioni ionizzanti;
• sinistri ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti,
eruzioni vulcaniche
ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni,
tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che
abbiano
movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia
partecipato
attivamente;
• infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare
motoristiche
non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti;
• dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve
rispondere a
norma di Legge.
5 - Modalità per l’erogazione dell’assistenza
Telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa,
componendo
il numero verde 800-904861 (ricerca automatica).
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno per accogliere
le richieste.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa
componendo il numero
telefonico ++390116523200; in caso di chiamate dall’estero la
Società accetta addebiti
a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche
documentate e pertinenti
sostenute dall’Assicurato.
Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale,
la Centrale Operativa fornirà
direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di
assistenza, i numeri e i prefissi
da formare.
Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche
tramite telefax
(011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I).
6 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti
dati:
• codice di riconoscimento;
• generalità dell’Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito
temporaneo
(località, via, telefono, telex, ecc.);
• numero di targa, colore e modello del veicolo;
• tipo di intervento richiesto.
Inoltre, per l’invio dei ricambi originali:
• marca e modello del veicolo;
• anno di costruzione;
• genere del pezzo di ricambio;
• dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
7 - Garanzie di assistenza
A - Pronto informazioni
La Società, in caso di sinistro, mette a disposizione
dell’Assicurato la propria Centrale
Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un’équipe
tecnica qualificata.
È possibile rivolgersi alla Centrale Operativa 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno, per
richiedere informazioni relative alla circolazione, tra le
quali:
• indirizzi e reperibilità di officine e ricambisti autorizzati;
• informazioni relative alla viabilità stradale;
• informazioni turistiche;
• informazioni relative alle condizioni meteorologiche;
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 75
• informazioni relative a pratiche amministrative legate alla
circolazione;
• informazioni relative alla compilazione di constatazioni
amichevoli e prime indicazioni
in caso di sinistro, furto e altri danni.
B - Centrale medica
La Società, in caso di infortunio o di malattia, offre la
presenza di un’équipe medica qualificata,
disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno presso la
propria Centrale
Operativa.
L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea
telefonica a lui riservata e sarà
messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di
medici che collabora con lui.
L’équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni
sull’ubicazione e la reperibilità di
centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti,
sulla disponibilità e l’ubicazione
di centri di cura pubblici e privati e su altri argomenti di
carattere medico.
C - Soccorso stradale
La Società, in caso di sinistro che rende inutilizzabile il
veicolo, invia sul posto un mezzo
di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino
alla più vicina officina autorizzata
della casa costruttrice. La Società tiene a proprio carico tutte
le spese relative.
Se il sinistro si verifica in autostrade ove l’Assicurato è
impossibilitato a richiedere l’assistenza
direttamente alla Centrale Operativa, la Società, dietro
presentazione di regolari giustificativi,
tiene a proprio carico le spese sostenute per trasportare il
veicolo fino
all’officina più vicina al luogo del sinistro. In caso di
foratura di pneumatici la
garanzia è operante ad oltre 50 chilometri dall’abitazione
dell’Assicurato.
D - Recupero del veicolo
La Società, in caso di sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri
dall’abitazione
e che ha reso il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più
di 36 ore consecutive
e qualora l’Assicurato abbia dovuto abbandonare il luogo delle
riparazioni,
essendo rientrato all’abitazione o avendo raggiunto la
destinazione,
organizza:
• il trasporto del veicolo, affidando l’incarico ad un
trasportatore convenzionato di
consegnarlo presso il luogo di deposito più vicino
all’abitazione. In questo caso,
la Società tiene a proprio carico tutte le spese relative; tiene
a proprio carico
anche le eventuali spese di parcheggio relative al periodo
compreso tra il giorno
in cui la richiesta di trasporto perviene alla Centrale
Operativa ed il
giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del veicolo;
• il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui designata,
in alternativa al trasporto
e qualora il veicolo sia in condizione di circolare. La Società
tiene a proprio
carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata
dell’Assicurato o della persona
da lui designata.
E - Autovettura sostitutiva e trasferimenti imprevisti
La Società nei casi in cui:
• un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione
renda il veicolo indisponibile
o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;
• la Centrale Operativa ha accertato il verificarsi di un evento
dannoso imprevedibile
avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, che impedisce
agli Assicurati
l’uso del veicolo;
a) riserva per l’Assicurato un’autovettura sostitutiva di classe
C, con percorrenza
chilometrica illimitata. La Società iene a proprio carico le
spese relative al noleggio
per i primi due giorni a partire dalla data del sinistro.
Le spese relative al carburante, a cauzioni ed eventuali
garanzie aggiuntive
sono a carico dell’Assicurato.
La Società organizza i trasferimenti che si rendono necessari
per consentire
all’Assicurato di ritirare l’autovettura sostitutiva, tenendo a
proprio carico tutte le
spese relative;
b) in alternativa, organizza il rientro all’abitazione degli
Assicurati o, a scelta, la prosecuzione
del viaggio fino alla destinazione. La Società tiene a proprio
carico tutte
le spese relative.
76 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
F - Pernottamenti imprevisti
La Società, qualora a giudizio della Centrale Operativa si renda
opportuno il pernottamento
imprevisto degli Assicurati, seleziona un hotel e riserva
direttamente le camere
necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione,
nei seguenti casi:
• a seguito di un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri
dall’abitazione;
• in caso di ricovero in ospedale conseguente ad infortunio
dell’Assicurato avvenuto
ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, quando gli altri
Assicurati intendono rimanere
sul posto per assisterlo.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino
possibile al luogo del sinistro, di riparazione
del veicolo o di ricovero, a seconda delle convenienze del caso.
Gli hotel
selezionati saranno di categoria minima tre stelle o
equivalenti, salvo che gli Assicurati,
per ragioni di loro comodità, non concordino con la Centrale
Operativa di soggiornare in
strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui
l’evento dannoso si è verificato.
La Società, se del caso, organizza e tiene a proprio carico le
spese relative al trasferimento
degli Assicurati verso l’hotel.
La Società tiene a proprio carico, se non già previste dal
viaggio, le spese relative alle
prime due notti successive al verificarsi dell’evento dannoso
fino ad un massimo di €
154,94 per sinistro.
G - Professionisti a disposizione
La Società incarica:
• un autista convenzionato di condurre il veicolo fino
all’abitazione o fino alla
destinazione, quando il conducente non possa più guidare a causa
di un
infortunio o del ritiro della patente da parte dell’Autorità
Pubblica avvenuto ad
oltre 25 chilometri dall’abitazione e nessuno dei passeggeri è
in grado di condurre
il veicolo;
• un interprete, per assistere gli Assicurati a seguito di
sinistro, avvenuto ad oltre 25
chilometri dall’abitazione, nelle loro comunicazioni con i
riparatori con i medici
curanti o con la Pubblica Autorità.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla
prestazione del professionista
intervenuto, comprese eventuali spese vive relative alla
trasferta del professionista stesso.
H - Anticipo della cauzione
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero, anticipa
l’importo necessario alla costituzione
della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà
provvisoria
dell’Assicurato.
La Società anticipa un importo massimo di € 5.164,57.
I - Recapito ricambi originali
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero, in un Paese
in cui non sono reperibili
i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e
indispensabili al funzionamento
del veicolo, provvede a recapitare il materiale richiesto presso
l’officina incaricata delle
riparazioni, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto
dei pezzi di ricambio automobilistici.
La Società tiene a proprio carico le spese di ricerca e
spedizione. La Società anticipa le
spese relative ai pezzi di ricambio recapitati e ad eventuali
spese doganali.
L - Abbandono legale
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero che provoca
danni tali da rendere, a
giudizio dei corrispondenti tecnici convenzionati della Società,
il valore commerciale del
veicolo inferiore alle spese previste per il trasporto
all’abitazione, organizza le operazioni
necessarie all’abbandono legale in loco e ne gestisce l’iter
amministrativo.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.
M - Anticipo di denaro
La Società, in caso di sinistro che rende necessarie riparazioni
particolarmente onerose
e qualora l’Assicurato intenda far eseguire le riparazioni sul
posto, anticipa il denaro
necessario direttamente all’officina incaricata di eseguire i
lavori.
La Società anticipa un importo massimo di € 1.032,91.
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 77
N - Linea diretta con il Legale
La Società, in caso di necessità, mette l’Assicurato in contatto
immediato con la propria
équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, la quale è a sua disposizione
per fornirgli consulenze e consigli pratici di ordine legale,
condominiale e di altro
genere.
L’équipe legale è composta da avvocati e procuratori legali
professionisti, specializzati
nelle diverse discipline.
L’équipe legale, su richiesta, fornisce anche nominativi e
recapiti di legali di fiducia
disponibili nella località in cui l’Assicurato si trova.
Non esistono limiti al numero di consulenze che possono essere
richieste in un anno.
O - Trasferimento sanitario
La Società, in caso di infortunio dell’Assicurato avvenuto
all’Estero, organizza il contatto
tra la propria équipe medica ed i medici curanti sul posto.
L’équipe medica, valutato il quadro clinico dell’Assicurato, può
trasferire l’Assicurato:
• ad un ospedale più idoneo a garantirgli le cure specifiche del
suo caso;
• se ricoverato all’estero, presso un ospedale italiano;
• presso un ospedale più vicino alla sua abitazione;
• presso la sua abitazione.
La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari; l’équipe
medica indica anche il
mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo
di linea eventualmente
barellato, vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e
prescrive, se necessario, l’accompagnamento
da parte di personale medico e/o paramedico specializzato.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del
continente europeo.
La Società inoltre, se le condizioni di salute dell’Assicurato e
la situazione logistica lo consentono,
organizza l’accompagnamento dell’Assicurato da parte di una
persona di sua
fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento
ha inizio.
La Società tiene a proprio carico le spese relative alla sola
organizzazione.
8 - Delimitazione delle coperture
La Società non riconosce indennizzi per prestazioni che non sono
state richieste
preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate,
salvo il
caso in cui la stessa Centrale Operativa ha autorizzato
l’Assicurato, per maggiore comodità
di quest’ultimo, a gestire autonomamente l’organizzazione
dell’intervento di assistenza.
In quest’ultimo caso, devono pervenire alla Società i
giustificativi in originale
delle spese sostenute dall’Assicurato.
La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi
relativi a coperture
della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua
scelta o perché non
ne ha avuto la necessità o a interventi di assistenza
organizzati da altre Compagnie
di assicurazione o da centrali operative diverse da quella
indicata in polizza.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un
suo mancato
intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti
intervenuti rispetto
agli indennizzi a carico della Società dovranno essere
corrisposte direttamente
dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere
consegnati alla
Società, se l’Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di
un trasferimento
organizzato dalla Società stessa.
Gli spostamenti organizzati dalla Società saranno effettuati in
aereo (classe turistica), in
treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto
dall’Assicurato e concordato
con la Società, purché l’uso del mezzo alternativo non comporti
un costo superiore
a quello dei biglietti aerei o ferroviari.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui
quali non saranno
applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta
giorni dalla messa a
disposizione.
78 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
L’Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve
sottoscrivere la ricevuta che
gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi
alle disposizioni
che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.
Per la quantificazione delle 36 ore di inutilizzabilità del
veicolo, condizione necessaria per
l’operatività di talune coperture, la Società fa riferimento
alle tabelle orarie di riparazione
della casa costruttrice del veicolo.
A discrezione della Centrale Operativa, può essere presa in
considerazione anche la sussistenza
di oggettive situazioni locali.
9 - Obblighi in caso di sinistro
Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di
verificare l’esistenza delle
condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su
richiesta della
Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare
l’effettivo verificarsi
dell’evento dannoso.
In caso di prestazioni rese a seguito di infortunio, la Società
potrà controllare, a
mezzo dei propri incaricati le condizioni di salute
dell’Assicurato; a tal fine,
l’Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di
prendere visione
della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla
polizza, deve essere esercitato
dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il
termine tassativo
di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto
stesso.
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Capitale assicurato
importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.
Indennizzo
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Sinistro
l’insorgere della controversia per la quale è prestata
l’assicurazione.
Società
la Società di assicurazione.
1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, entro il limite massimo di €
5.164,67 per annualità,
l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad
un sinistro rientrante in
garanzia.
Esse sono:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese peritali;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di
transazione autorizzata
dalla società , o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell’Assicurato.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il
veicolo indicato in polizza e si
riferisce ai seguenti casi:
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 79
TUTELA GIUDIZIARIA - Garanzia 70
• controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal
conducente autorizzato o
dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri
soggetti in occasione dell’uso
del veicolo;
• controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal
conducente autorizzato
a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del
veicolo;
• difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e
trasportati per reato colposo
o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
• istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro
avvenuto in conseguenza
dell’uso dello stesso;
• istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente
in conseguenza dell’uso
del veicolo indicato in polizza.
Nel caso di controversie tra assicurati, la garanzia viene
prestata unicamente a
favore dell’Assicurato-Contraente.
2 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per controversie sorte nel territorio della
Repubblica Italiana, nello
Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino
in conseguenza di fatti ivi
verificatisi e si estende alle controversie concernenti la
responsabilità extra contrattuale o
penale determinate da fatti verificatisi nei territori degli
Stati facenti parte dell’Unione
Europea e della Svizzera.
3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
• se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed
operante assicurazione
obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
• nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene
in conformità
a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle
leggi
vigenti;
• se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a
norma delle
disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di
ebbrezza o
di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza
necessaria
a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo caso di
successivo
proscioglimento od assoluzione);
• in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o
competizioni sportive
e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità
indette
dall’A.C.I.;
e non comprende:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione
di sentenze ed
atti di genere, ecc.);
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi
dell’Assicurato;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti
dell’assicuratore
indicato in polizza;
• le spese per controversie di diritto fiscale e tributario.
4 - Coesistenza di una assicurazione di responsabilità
civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la
garanzia Tutela Giudiziaria
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto
dall’assicurazione di
Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
80 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
5 - Decorrenza della garanzia
La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano
il sinistro (controversia
per la quale è prestata l’assicurazione) si siano verificati:
• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per
i casi di
responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli
altri casi e che il
sinistro sia stato denunciato alla Società entro i termini
previsti dall’art.
2952, comma due, del Codice Civile, in base al quale i diritti
derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno
in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della
violazione della norma o dell’inadempimento:
qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga
attraverso più atti successivi,
il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è
stato posto in essere
il primo atto.
Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le
azioni promosse da o contro più
persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e
le imputazioni a carico di
più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
6 - Denuncia del sinistro
L’Assicurato deve telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla
Centrale
Operativa, componendo il numero verde 800-904861.
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i
giorni dell’anno per accogliere
le richieste.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa
componendo il numero telefonico
++390116523200; in caso di chiamate dall’estero la Società
accetta addebiti a carico
del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e
pertinenti sostenute
dall’Assicurato.
Per i Paesi che già fruiscono del Numero Verde Internazionale,
la Centrale Operativa fornirà
direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta, i
numeri ed i prefissi da formare.
Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche
tramite telefax
(011/658652) e telex (225365 PAS TO I).
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti
gli atti e documenti
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato
il sinistro, nonché
tutti gli altri elementi necessari.
7 - Gestione del sinistro
La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla
Società affidata ad Europa Tutela
Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale
a Milano - Via Senigallia
18/2 ed uffici a Firenze - Via L. il Magnifico, 1.
L’Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro,
ha il diritto di indicare
un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario
del Tribunale ove egli ha
il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a
giudicare la controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista
conflitto di interessi con
la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si
intende autorizzata a provvedere
direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato
dovrà conferire il
relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione
necessaria,
regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in
vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale
si applicano per la eventuale
scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell’art. 1 -
Oggetto dell’assicurazione,
deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa
Tutela Giudiziaria.
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela
Giudiziaria metterà in atto uno
o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove
ciò non sia possibile e sussistano
comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede
giudiziaria delle pre-
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 81
tese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una
difesa penale, Europa
Tutela Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale
come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio
successivi al primo, sia in
sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi
stessi presenti concrete
possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria,
raggiungere
accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo
benestare di Europa
Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa
sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata,
Europa Tutela Giudiziaria
tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela
Giudiziaria in merito alla gestione
del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in
un procedimento civile o
penale) l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di
comune accordo
dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del
Tribunale competente ai
sensi dell’art. 8 (rinvio alle norme di legge).
In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle
spese arbitrali,
quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di
ottenere da Europa
Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non
liquidate, a condizione
che il risultato conseguito sia più favorevole di quello
prospettato
dalla Società in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è
tenuto in ogni
caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni
promosse a
sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione
dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano
integralmente
all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di
spettanza invece di Europa
Tutela Giudiziaria .
8 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme
di legge.
LE PRECISIAMO CHE TALI INFORMAZIONI NON COSTITUISCONO CONTENUTO
CONTRATTUALE
DOCUMENTI ASSICURATIVI INDISPENSABILI PER LA CIRCOLAZIONE
I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione
sono:
contrassegno non scaduto da esporre sul parabrezza;
certificato di assicurazione non scaduto da conservare nel
libretto di circolazione.
E inoltre:
Carta Verde per recarsi all’estero nei Paesi non aderenti alla
Unione Economica Europea;
modulo blu da utilizzare in caso di sinistro.
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
IN CASO DI INCIDENTE DA CIRCOLAZIONE
Per la denuncia dei sinistri, si rimanda a quanto riportato
sulla “Nota Informativa per il
Contraente”
IN CASO DI FURTO O DI INCENDIO DEL VEICOLO
È necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto
alla Polizia o ai
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CONSIGLI UTILI
Carabinieri, dandone successivamente avviso all’Agenzia della
Società titolare del contratto
con allegata copia autentica della denuncia presentata alla
Autorità.
IN CASO DI RITIRO PATENTE
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale
comprovante il provvedimento
adottato dall’Autorità,
inoltrando nel contempo ricorso avverso il provvedimento stesso.
COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA MILANO ASSISTANCE
E TUTELA GIUDIZIARIA
Rivolgersi alla Centrale Operativa MILANO Assistance, in
funzione 24 ore su 24, tramite
uno dei seguenti mezzi:
• telefonando al numero 800904861 “LINEA VERDE” utilizzabile con
un solo gettone
telefonico da qualunque località italiana; oppure al numero
++390116523200
per richieste dall’estero;
• inviando un telex al n. 225365 PAS TO I;
• inviando un telegramma a: Pronto Assistance Servizi S.p.A. -
Via Carlo Marenco,
25 - 10126 Torino.
Unitamente alla richiesta di assistenza, fornire sempre i
seguenti dati:
• tipo di assistenza di cui si necessita;
• nome e cognome;
• numero di polizza;
• targa del veicolo assicurato;
• indirizzo del luogo dove si trova il veicolo;
• recapito telefonico dove MILANO Assistance provvederà a
richiamare nel corso
dell’assistenza.
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