noleggio Vito Mercedes 9 posti

Assistenza sulla strada inclusa

 

 

In breve i punti principali dell’assistenza su strada inclusa nella quota.  per leggere la versione integrale basta inviare una email di richiesta.  

·       Soccorso gratuito sulla strada

·       Assistenza medica

·       Auto sostitutiva (  viene concessa solo dalla società assicurativa in base ai parametri    di riparazione, attenzione per ottenerla è necessario comunque avere tra i passeggeri almeno 2 carte di credito classic non le ricaricabili o le electron

·       Proseguo del viaggio verso la destinazione con altri mezzi di linea e consegna del mezzo riparato nella località di destinazione del viaggio, solo in Italia.

·       Informazioni turistiche, sul traffico e meteo

·       Interprete.  

E’ importante specificare che tutti i servizi sono solo diretti e concessi dalla centrale operativa

 MILANO ASSISTANCE  CENTRALE OPERATIVA

 Telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendoil numero verde 800-904861 (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste. Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico ++390116523200; in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall’Assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I). Definizioni 

Assicurati Gli occupanti del veicolo indicato in polizza purché residenti in Italia.

Codice di riconoscimento Il codice 070/168 che viene comunicato all’Assicurato e che egli deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell’Assistenza.

Destinazione La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti di viaggio.

Equipe medica Gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso la Centrale Operativa.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, causato da un sinistro, che produce

lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Ospedale Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e perla terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera.

Sinistro Ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti al veicolo e che lo renda oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A. - Via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino, costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Società Milano Assicurazioni S.p.A.

Territorialità  in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del

Vaticano; all’Estero, nel continente europeo;  in Italia ad oltre 25 chilometri dal domicilio abituale che l’Assicurato ha indicato in polizza, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; all’Estero, nel continente europeo.

4 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assistenza non è operante in caso di: non funzionamento del veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante; tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare motoristiche

non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti; dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge.

6 - Obblighi dell’Assicurato 

L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: numero di targa; tipo di intervento richiesto.

La Società , in caso di sinistro, mette a disposizione dell’Assicurato la propria Centrale Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un’équipe tecnica qualificata. È possibile rivolgersi alla Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per richiedere informazioni relative alla circolazione, tra le quali: • informazioni relative alla viabilità stradale; • informazioni turistiche; • informazioni relative alle condizioni meteorologiche;  Centrale medica

La Società , in caso di infortunio o di malattia, offre la presenza di un’équipe medica qualificata, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno presso la propria Centrale Operativa. L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui. L’équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni sull’ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l’ubicazione di centri di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico. C - Soccorso stradale La Società , in caso di sinistro che rende inutilizzabile il veicolo, invia sul posto un mezzo di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. In caso di foratura di pneumatici la garanzia è operante ad oltre 50 chilometri dall’abitazione dell’Assicurato.

- Autovettura sostitutiva e trasferimenti imprevisti 

La Società nei casi in cui: • un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione renda il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive; • la Centrale Operativa ha accertato il verificarsi di un evento dannoso imprevedibile avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, che impedisce agli Assicurati l’uso del veicolo; a) riserva per l’Assicurato un’autovettura sostitutiva di classe C, con percorrenza chilometrica illimitata. La Società iene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi due giorni a partire dalla data del sinistro. Le spese relative al carburante, a cauzioni ed eventuali garanzie aggiuntive sono a carico dell’Assicurato. La Società organizza i trasferimenti che si rendono necessari per consentire all’Assicurato di ritirare l’autovettura sostitutiva, tenendo a proprio carico tutte le spese relative; in alternativa, organizza il rientro all’abitazione degli Assicurati o, a scelta, la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.  Pernottamenti imprevisti La Società , qualora a giudizio della Centrale Operativa si renda opportuno il pernottamento imprevisto degli Assicurati, seleziona un hotel e riserva direttamente le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione, nei seguenti casi: • a seguito di un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione; • in caso di ricovero in ospedale conseguente ad infortunio dell’Assicurato avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, quando gli altri Assicurati intendono rimanere sul posto per assisterlo. La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del sinistro, di riparazione del veicolo o di ricovero, a seconda delle convenienze del caso. Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per ragioni di loro comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui l’evento dannoso si è verificato. La Società , se del caso, organizza e tiene a proprio carico le spese relative al trasferimento degli Assicurati verso l’hotel. La Società tiene a proprio carico, se non già previste dal viaggio, le spese relative alle prime due notti successive al verificarsi dell’evento dannoso fino ad un massimo di € 154,94 per sinistro. G - Professionisti a disposizione La Società incarica: • un autista convenzionato di condurre il veicolo fino all’abitazione o fino alla destinazione, quando il conducente non possa più guidare a causa di un infortunio o del ritiro della patente da parte dell’Autorità Pubblica avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione e nessuno dei passeggeri è in grado di condurre il veicolo; • un interprete, per assistere gli Assicurati a seguito di sinistro, avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, nelle loro comunicazioni con i riparatori con i medici curanti o con la Pubblica Autorità. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione del professionista delle 36 ore di inutilizzabilità del veicolo, condizione necessaria per l’operatività di talune coperture, la Società fa riferimento alle tabelle orarie di riparazione della casa costruttrice del veicolo. A discrezione della Centrale Operativa, può essere presa in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.   versione integrale da richiedere a  runaboutviaggi@alice.it

MILANO ASSISTANCE - Garanzia 36
1
CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale
Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con Sede in Torino, Via Carlo
Marenco 25, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza,
disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
1 - Definizioni
Abitazione
Il domicilio abituale che l’Assicurato ha indicato in polizza.
Assicurati
Gli occupanti del veicolo indicato in polizza purché residenti in Italia.
Codice di riconoscimento
Il codice 070/168 che viene comunicato all’Assicurato e che egli deve citare alla
Centrale Operativa per potere usufruire dell’Assistenza.
Destinazione
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti di viaggio.
Equipe medica
Gruppo di medici qualificati, che presta la propria opera presso la Centrale Operativa.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, causato da un sinistro, che produce
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Ospedale
Istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per
la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Sinistro
Ogni evento imprevedibile, che causi danni materiali e diretti al veicolo e che lo renda
oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.
Centrale Operativa
È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A. - Via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino,
costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Società
Milano Assicurazioni S.p.A.
Veicolo
il veicolo assicurato in polizza che non superi il peso complessivo a pieno carico di
3.500 chilogrammi.
2 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo
ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto
immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
evento fortuito tra quelli previsti in polizza.
3 - Territorialità
La Società presta l’assistenza quando l’Assicurato si trova:
per le garanzie A,B,C,M,N:
1) in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del
Vaticano;
2) all’Estero, nel continente europeo;
per le garanzie D,E,F,G:
1) in Italia ad oltre 25 chilometri dal domicilio abituale che l’Assicurato ha indicato in polizza,
nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
2) all’Estero, nel continente europeo.
Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicato il domicilio abituale
che l’Assicurato ha indicato in polizza, la Società organizza l’assistenza senza
tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti.
L’Assicurato, rivolgendosi alla Centrale Operativa, ottiene comunque l’aiuto necessario
ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai
corrispondenti intervenuti;
per le garanzie H,I,L,O:
1) all’Estero, nel continente europeo.
4 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione,
l’Assistenza non è operante in caso di:
• non funzionamento del veicolo a causa di accumulatore scarico;
• non funzionamento del veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante;
74 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
• sinistri ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione
a radiazioni ionizzanti;
• sinistri ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche
ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni,
tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano
movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato
attivamente;
• infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare motoristiche
non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti;
• dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a
norma di Legge.
5 - Modalità per l’erogazione dell’assistenza
Telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo
il numero verde 800-904861 (ricerca automatica).
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per accogliere
le richieste.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero
telefonico ++390116523200; in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti
a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti
sostenute dall’Assicurato.
Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà
direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi
da formare.
Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax
(011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I).
6 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
• codice di riconoscimento;
• generalità dell’Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo
(località, via, telefono, telex, ecc.);
• numero di targa, colore e modello del veicolo;
• tipo di intervento richiesto.
Inoltre, per l’invio dei ricambi originali:
• marca e modello del veicolo;
• anno di costruzione;
• genere del pezzo di ricambio;
• dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
7 - Garanzie di assistenza
A - Pronto informazioni
La Società, in caso di sinistro, mette a disposizione dell’Assicurato la propria Centrale
Operativa, presso la quale è garantita la presenza di un’équipe tecnica qualificata.
È possibile rivolgersi alla Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per
richiedere informazioni relative alla circolazione, tra le quali:
• indirizzi e reperibilità di officine e ricambisti autorizzati;
• informazioni relative alla viabilità stradale;
• informazioni turistiche;
• informazioni relative alle condizioni meteorologiche;
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 75
• informazioni relative a pratiche amministrative legate alla circolazione;
• informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli e prime indicazioni
in caso di sinistro, furto e altri danni.
B - Centrale medica
La Società, in caso di infortunio o di malattia, offre la presenza di un’équipe medica qualificata,
disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno presso la propria Centrale
Operativa.
L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà
messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui.
L’équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni sull’ubicazione e la reperibilità di
centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l’ubicazione
di centri di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico.
C - Soccorso stradale
La Società, in caso di sinistro che rende inutilizzabile il veicolo, invia sul posto un mezzo
di soccorso convenzionato, il quale effettua il trasporto fino alla più vicina officina autorizzata
della casa costruttrice. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.
Se il sinistro si verifica in autostrade ove l’Assicurato è impossibilitato a richiedere l’assistenza
direttamente alla Centrale Operativa, la Società, dietro presentazione di regolari giustificativi,
tiene a proprio carico le spese sostenute per trasportare il veicolo fino
all’officina più vicina al luogo del sinistro. In caso di foratura di pneumatici la
garanzia è operante ad oltre 50 chilometri dall’abitazione dell’Assicurato.
D - Recupero del veicolo
La Società, in caso di sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione
e che ha reso il veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive
e qualora l’Assicurato abbia dovuto abbandonare il luogo delle riparazioni,
essendo rientrato all’abitazione o avendo raggiunto la destinazione,
organizza:
• il trasporto del veicolo, affidando l’incarico ad un trasportatore convenzionato di
consegnarlo presso il luogo di deposito più vicino all’abitazione. In questo caso,
la Società tiene a proprio carico tutte le spese relative; tiene a proprio carico
anche le eventuali spese di parcheggio relative al periodo compreso tra il giorno
in cui la richiesta di trasporto perviene alla Centrale Operativa ed il
giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del veicolo;
• il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui designata, in alternativa al trasporto
e qualora il veicolo sia in condizione di circolare. La Società tiene a proprio
carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata dell’Assicurato o della persona
da lui designata.
E - Autovettura sostitutiva e trasferimenti imprevisti
La Società nei casi in cui:
• un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione renda il veicolo indisponibile
o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;
• la Centrale Operativa ha accertato il verificarsi di un evento dannoso imprevedibile
avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, che impedisce agli Assicurati
l’uso del veicolo;
a) riserva per l’Assicurato un’autovettura sostitutiva di classe C, con percorrenza
chilometrica illimitata. La Società iene a proprio carico le spese relative al noleggio
per i primi due giorni a partire dalla data del sinistro.
Le spese relative al carburante, a cauzioni ed eventuali garanzie aggiuntive
sono a carico dell’Assicurato.
La Società organizza i trasferimenti che si rendono necessari per consentire
all’Assicurato di ritirare l’autovettura sostitutiva, tenendo a proprio carico tutte le
spese relative;
b) in alternativa, organizza il rientro all’abitazione degli Assicurati o, a scelta, la prosecuzione
del viaggio fino alla destinazione. La Società tiene a proprio carico tutte
le spese relative.
76 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
F - Pernottamenti imprevisti
La Società, qualora a giudizio della Centrale Operativa si renda opportuno il pernottamento
imprevisto degli Assicurati, seleziona un hotel e riserva direttamente le camere
necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione, nei seguenti casi:
• a seguito di un sinistro avvenuto ad oltre 25 chilometri dall’abitazione;
• in caso di ricovero in ospedale conseguente ad infortunio dell’Assicurato avvenuto
ad oltre 25 chilometri dall’abitazione, quando gli altri Assicurati intendono rimanere
sul posto per assisterlo.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del sinistro, di riparazione
del veicolo o di ricovero, a seconda delle convenienze del caso. Gli hotel
selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati,
per ragioni di loro comodità, non concordino con la Centrale Operativa di soggiornare in
strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui l’evento dannoso si è verificato.
La Società, se del caso, organizza e tiene a proprio carico le spese relative al trasferimento
degli Assicurati verso l’hotel.
La Società tiene a proprio carico, se non già previste dal viaggio, le spese relative alle
prime due notti successive al verificarsi dell’evento dannoso fino ad un massimo di €
154,94 per sinistro.
G - Professionisti a disposizione
La Società incarica:
• un autista convenzionato di condurre il veicolo fino all’abitazione o fino alla
destinazione, quando il conducente non possa più guidare a causa di un
infortunio o del ritiro della patente da parte dell’Autorità Pubblica avvenuto ad
oltre 25 chilometri dall’abitazione e nessuno dei passeggeri è in grado di condurre
il veicolo;
• un interprete, per assistere gli Assicurati a seguito di sinistro, avvenuto ad oltre 25
chilometri dall’abitazione, nelle loro comunicazioni con i riparatori con i medici
curanti o con la Pubblica Autorità.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative alla prestazione del professionista
intervenuto, comprese eventuali spese vive relative alla trasferta del professionista stesso.
H - Anticipo della cauzione
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero, anticipa l’importo necessario alla costituzione
della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria
dell’Assicurato.
La Società anticipa un importo massimo di € 5.164,57.
I - Recapito ricambi originali
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero, in un Paese in cui non sono reperibili
i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento
del veicolo, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l’officina incaricata delle
riparazioni, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio automobilistici.
La Società tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. La Società anticipa le
spese relative ai pezzi di ricambio recapitati e ad eventuali spese doganali.
L - Abbandono legale
La Società, in caso di sinistro avvenuto all’Estero che provoca danni tali da rendere, a
giudizio dei corrispondenti tecnici convenzionati della Società, il valore commerciale del
veicolo inferiore alle spese previste per il trasporto all’abitazione, organizza le operazioni
necessarie all’abbandono legale in loco e ne gestisce l’iter amministrativo.
La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative.
M - Anticipo di denaro
La Società, in caso di sinistro che rende necessarie riparazioni particolarmente onerose
e qualora l’Assicurato intenda far eseguire le riparazioni sul posto, anticipa il denaro
necessario direttamente all’officina incaricata di eseguire i lavori.
La Società anticipa un importo massimo di € 1.032,91.
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 77
N - Linea diretta con il Legale
La Società, in caso di necessità, mette l’Assicurato in contatto immediato con la propria
équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, la quale è a sua disposizione
per fornirgli consulenze e consigli pratici di ordine legale, condominiale e di altro
genere.
L’équipe legale è composta da avvocati e procuratori legali professionisti, specializzati
nelle diverse discipline.
L’équipe legale, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia
disponibili nella località in cui l’Assicurato si trova.
Non esistono limiti al numero di consulenze che possono essere richieste in un anno.
O - Trasferimento sanitario
La Società, in caso di infortunio dell’Assicurato avvenuto all’Estero, organizza il contatto
tra la propria équipe medica ed i medici curanti sul posto.
L’équipe medica, valutato il quadro clinico dell’Assicurato, può trasferire l’Assicurato:
• ad un ospedale più idoneo a garantirgli le cure specifiche del suo caso;
• se ricoverato all’estero, presso un ospedale italiano;
• presso un ospedale più vicino alla sua abitazione;
• presso la sua abitazione.
La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari; l’équipe medica indica anche il
mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente
barellato, vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e prescrive, se necessario, l’accompagnamento
da parte di personale medico e/o paramedico specializzato.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo.
La Società inoltre, se le condizioni di salute dell’Assicurato e la situazione logistica lo consentono,
organizza l’accompagnamento dell’Assicurato da parte di una persona di sua
fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio.
La Società tiene a proprio carico le spese relative alla sola organizzazione.
8 - Delimitazione delle coperture
La Società non riconosce indennizzi per prestazioni che non sono state richieste
preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate, salvo il
caso in cui la stessa Centrale Operativa ha autorizzato l’Assicurato, per maggiore comodità
di quest’ultimo, a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza.
In quest’ultimo caso, devono pervenire alla Società i giustificativi in originale
delle spese sostenute dall’Assicurato.
La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture
della Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non
ne ha avuto la necessità o a interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie
di assicurazione o da centrali operative diverse da quella indicata in polizza.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato
intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto
agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente
dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla
Società, se l’Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento
organizzato dalla Società stessa.
Gli spostamenti organizzati dalla Società saranno effettuati in aereo (classe turistica), in
treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall’Assicurato e concordato
con la Società, purché l’uso del mezzo alternativo non comporti un costo superiore
a quello dei biglietti aerei o ferroviari.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno
applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a
disposizione.
78 AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007
L’Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che
gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni
che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa.
Per la quantificazione delle 36 ore di inutilizzabilità del veicolo, condizione necessaria per
l’operatività di talune coperture, la Società fa riferimento alle tabelle orarie di riparazione
della casa costruttrice del veicolo.
A discrezione della Centrale Operativa, può essere presa in considerazione anche la sussistenza
di oggettive situazioni locali.
9 - Obblighi in caso di sinistro
Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l’esistenza delle
condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della
Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi
dell’evento dannoso.
In caso di prestazioni rese a seguito di infortunio, la Società potrà controllare, a
mezzo dei propri incaricati le condizioni di salute dell’Assicurato; a tal fine,
l’Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione
della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla polizza, deve essere esercitato
dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo
di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
Definizioni
Nel testo che segue si intende per:
Capitale assicurato
importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.
Indennizzo
somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Sinistro
l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
Società
la Società di assicurazione.
1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, entro il limite massimo di € 5.164,67 per annualità,
l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in
garanzia.
Esse sono:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese peritali;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
dalla società , o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si
riferisce ai seguenti casi:
AUTOMILANO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2007 79
TUTELA GIUDIZIARIA - Garanzia 70
• controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o
dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell’uso
del veicolo;
• controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato
a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
• difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo
o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
• istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza
dell’uso dello stesso;
• istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell’uso
del veicolo indicato in polizza.
Nel caso di controversie tra assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a
favore dell’Assicurato-Contraente.
2 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per controversie sorte nel territorio della Repubblica Italiana, nello
Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in conseguenza di fatti ivi
verificatisi e si estende alle controversie concernenti la responsabilità extra contrattuale o
penale determinate da fatti verificatisi nei territori degli Stati facenti parte dell’Unione
Europea e della Svizzera.
3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
• se il veicolo indicato in polizza non è coperto da valida ed operante assicurazione
obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
• nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità
a quanto previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi
vigenti;
• se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o
di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare l’assistenza necessaria
a coloro che hanno subito un danno alla persona (salvo caso di successivo
proscioglimento od assoluzione);
• in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive
e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette
dall’A.C.I.;
e non comprende:
• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali (bollo su documenti, spese di registrazione di sentenze ed
atti di genere, ecc.);
• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore
indicato in polizza;
• le spese per controversie di diritto fiscale e tributario.
4 - Coesistenza di una assicurazione di responsabilità
civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria
opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di
Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
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5 - Decorrenza della garanzia
La garanzia è operativa a condizione che i fatti che originano il sinistro (controversia
per la quale è prestata l’assicurazione) si siano verificati:
• dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di
responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza per gli altri casi e che il
sinistro sia stato denunciato alla Società entro i termini previsti dall’art.
2952, comma due, del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il sinistro si intende avvenuto nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento:
qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi,
il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere
il primo atto.
Sono considerate a tutti gli effetti quale sinistro unico le azioni promosse da o contro più
persone ed aventi per oggetto richieste identiche o connesse e le imputazioni a carico di
più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.
6 - Denuncia del sinistro
L’Assicurato deve telefonare SEMPRE e PREVENTIVAMENTE alla Centrale
Operativa, componendo il numero verde 800-904861.
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per accogliere
le richieste.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico
++390116523200; in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti a carico
del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute
dall’Assicurato.
Per i Paesi che già fruiscono del Numero Verde Internazionale, la Centrale Operativa fornirà
direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta, i numeri ed i prefissi da formare.
Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax
(011/658652) e telex (225365 PAS TO I).
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché
tutti gli altri elementi necessari.
7 - Gestione del sinistro
La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad Europa Tutela
Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Milano - Via Senigallia
18/2 ed uffici a Firenze - Via L. il Magnifico, 1.
L’Assicurato, con la presentazione della denuncia del sinistro, ha il diritto di indicare
un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha
il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con
la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere
direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il
relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria,
regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale
scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell’art. 1 - Oggetto dell’assicurazione,
deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno
o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano
comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pre-
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tese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa
Tutela Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in
sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete
possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere
accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa
Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria
tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione
del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o
penale) l’Assicurato potrà scegliere:
a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo
dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai
sensi dell’art. 8 (rinvio alle norme di legge).
In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali,
quale che sia l’esito dell’arbitrato;
b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa
Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione
che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato
dalla Società in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni
caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a
sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente
all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa
Tutela Giudiziaria .
8 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
LE PRECISIAMO CHE TALI INFORMAZIONI NON COSTITUISCONO CONTENUTO
CONTRATTUALE
DOCUMENTI ASSICURATIVI INDISPENSABILI PER LA CIRCOLAZIONE
I documenti assicurativi indispensabili per la circolazione sono:
contrassegno non scaduto da esporre sul parabrezza;
certificato di assicurazione non scaduto da conservare nel libretto di circolazione.
E inoltre:
Carta Verde per recarsi all’estero nei Paesi non aderenti alla Unione Economica Europea;
modulo blu da utilizzare in caso di sinistro.
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
IN CASO DI INCIDENTE DA CIRCOLAZIONE
Per la denuncia dei sinistri, si rimanda a quanto riportato sulla “Nota Informativa per il
Contraente”
IN CASO DI FURTO O DI INCENDIO DEL VEICOLO
È necessario presentare tempestivamente la denuncia del fatto alla Polizia o ai
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CONSIGLI UTILI
Carabinieri, dandone successivamente avviso all’Agenzia della Società titolare del contratto
con allegata copia autentica della denuncia presentata alla Autorità.
IN CASO DI RITIRO PATENTE
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento
adottato dall’Autorità,
inoltrando nel contempo ricorso avverso il provvedimento stesso.
COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA MILANO ASSISTANCE
E TUTELA GIUDIZIARIA
Rivolgersi alla Centrale Operativa MILANO Assistance, in funzione 24 ore su 24, tramite
uno dei seguenti mezzi:
• telefonando al numero 800904861 “LINEA VERDE” utilizzabile con un solo gettone
telefonico da qualunque località italiana; oppure al numero ++390116523200
per richieste dall’estero;
• inviando un telex al n. 225365 PAS TO I;
• inviando un telegramma a: Pronto Assistance Servizi S.p.A. - Via Carlo Marenco,
25 - 10126 Torino.
Unitamente alla richiesta di assistenza, fornire sempre i seguenti dati:
• tipo di assistenza di cui si necessita;
• nome e cognome;
• numero di polizza;
• targa del veicolo assicurato;
• indirizzo del luogo dove si trova il veicolo;
• recapito telefonico dove MILANO Assistance provvederà a richiamare nel corso
dell’assistenza.
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